Art. 54
Inizio delle attività dell'Ufficio di sostegno
In vigore dal 19 mag 2010
Inizio delle attività dell'Ufficio di sostegno
L'Ufficio di sostegno diventa pienamente operativo entro 19 giugno 2011.
La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Ufficio di sostegno finché questo non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.
A tale scopo,
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fino a quando il direttore esecutivo non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio d'amministrazione ai sensi dell', un funzionario della Commissione può farne le veci in qualità di direttore ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al direttore esecutivo;
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funzionari della Commissione possono svolgere, sotto la responsabilità del direttore ad interim o del direttore esecutivo, i compiti assegnati all'Ufficio di sostegno.
Il direttore ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ufficio di sostegno, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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