Art. 30

Nomina del direttore esecutivo

In vigore dal 19 mag 2010
Nomina del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, tra i candidati idonei selezionati tramite un concorso generale organizzato dalla Commissione. La procedura di selezione prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione di un invito a manifestare interesse. Il consiglio di amministrazione può richiedere l'organizzazione di una nuova procedura se non ritiene soddisfacente l'idoneità dei candidati inclusi nel primo elenco. Il direttore esecutivo è nominato in base ai suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di asilo e alle sue capacità di direzione e gestione. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni. Dopo detta dichiarazione il Parlamento europeo può adottare un parere nel quale espone la sua opinione sul candidato selezionato. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo sul modo in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è trattato in modo personale e riservato fino alla nomina del candidato. Nel corso degli ultimi nove mesi del mandato quinquennale del direttore esecutivo, la Commissione procede a una valutazione che riguarda in particolare: — i risultati ottenuti dal direttore esecutivo; nonché — i compiti e le necessità dell’Ufficio di sostegno per gli anni successivi. 2.   Il consiglio di amministrazione, tenuto conto di tale valutazione, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni, ma solo quando tale proroga sia giustificata dai compiti e dalle necessità dell’Ufficio di sostegno. 3.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.
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