Art. 32

Gruppi di lavoro

In vigore dal 19 mag 2010
Gruppi di lavoro 1.   Nell’ambito del suo mandato, quale definito nel presente regolamento, l’Ufficio di sostegno può costituire gruppi di lavoro composti da esperti delle autorità competenti degli Stati membri attive nel settore dell’asilo, compresi gli organismi giudiziari. L'Ufficio di sostegno costituisce gruppi di lavoro ai fini dell', lettera e), e dell', paragrafo 2. Gli esperti possono essere sostituiti da supplenti, nominati contestualmente. 2.   La Commissione partecipa di diritto ai gruppi di lavoro. I rappresentanti dell’UNHCR possono presenziare alle riunioni dei gruppi di lavoro dell’Ufficio di sostegno, integralmente o in parte a seconda del carattere delle questioni affrontate. 3.   I gruppi di lavoro possono invitare a partecipare alle riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante, in particolare rappresentanti delle organizzazioni della società civile operanti nel settore dell’asilo.
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Gruppi di lavoro (Art. 32 Regolamento (UE) 2010/439) — Testo vigente | Portale Normativo