Art. 4
Informazioni sui paesi di origine
In vigore dal 19 mag 2010
Informazioni sui paesi di origine
L'Ufficio di sostegno organizza, promuove e coordina attività relative alle informazioni sui paesi di origine, in particolare:
a)
la raccolta, secondo modalità trasparenti e imparziali, d'informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate sui paesi di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, avvalendosi di ogni fonte pertinente, comprese le informazioni raccolte da organizzazioni governative e non governative e da organizzazioni internazionali, nonché da istituzioni e organismi dell'Unione;
b)
l'elaborazione di relazioni sui paesi di origine, sulla base delle informazioni raccolte in conformità alla lettera a);
c)
la creazione e l'ulteriore sviluppo di un portale che raccolga le informazioni sui paesi di origine al fine di garantire la trasparenza in conformità delle regole necessarie per l'accesso a tali informazioni ai sensi dell';
d)
l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;
e)
l'analisi delle informazioni sui paesi di origine, condotta secondo modalità trasparenti nell'intento di promuovere la convergenza tra criteri di valutazione e, se del caso, utilizzando i risultati delle riunioni di uno o più gruppi di lavoro. Tale analisi non è volta a impartire istruzioni agli Stati membri sull'accoglimento o sulla reiezione delle domande di protezione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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