Art. 42

Accesso ai documenti

In vigore dal 19 mag 2010
Accesso ai documenti 1.   Ai documenti in possesso dell'Ufficio di sostegno si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del TFUE. 4.   Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001.
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Accesso ai documenti (Art. 42 Regolamento (UE) 2010/439) — Testo vigente | Portale Normativo