Art. 42 · Accesso ai documenti

Art. 42

Accesso ai documenti

In vigore dal 19 mag 2010
Accesso ai documenti 1.   Ai documenti in possesso dell'Ufficio di sostegno si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del TFUE. 4.   Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001.
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