Art. 44

Lotta antifrode

In vigore dal 19 mag 2010
Lotta antifrode 1.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999. 2.   L'Ufficio di sostegno aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Ufficio di sostegno. 3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono esplicitamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse dell’Ufficio di sostegno e gli agenti responsabili della loro allocazione.
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