Art. 45

Regime di responsabilità

In vigore dal 19 mag 2010
Regime di responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi. 2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Ufficio di sostegno. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio di sostegno risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale verso l’Ufficio di sostegno è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.
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Regime di responsabilità (Art. 45 Regolamento (UE) 2010/439) — Testo vigente | Portale Normativo