Art. 8
Pressione particolare sui sistemi di asilo e accoglienza
In vigore dal 19 mag 2010
Pressione particolare sui sistemi di asilo e accoglienza
L'Ufficio di sostegno coordina e appoggia ogni azione comune volta ad assistere i sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri sottoposti ad una pressione particolare che comporta un onere eccezionale ed urgente per le loro strutture di accoglienza e per i loro sistemi di asilo. Tale pressione può derivare dall'arrivo improvviso di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale e dalla situazione geografica o demografica dello Stato membro.
Storico versioni
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