Art. 10

Azioni di sostegno agli Stati membri

In vigore dal 19 mag 2010
Azioni di sostegno agli Stati membri Su richiesta degli Stati membri interessati, l'Ufficio di sostegno coordina le azioni di sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una particolare pressione, in particolare coordinando: a) le azioni a vantaggio degli Stati membri sottoposti a una particolare pressione per rendere più agevole l'inizio dell'esame delle domande di asilo da parte delle autorità nazionali competenti; b) le azioni dirette ad assicurare che gli Stati membri sottoposti a una particolare pressione possano mettere a disposizione adeguate strutture di accoglienza, in particolare alloggi d'emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica; c) le squadre di sostegno per l'asilo, le cui modalità di funzionamento sono stabilite al capo 3.
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