Art. 11

Raccolta e scambio di informazioni

In vigore dal 19 mag 2010
Raccolta e scambio di informazioni 1.   L'Ufficio di sostegno organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo e fra la Commissione e le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'acquis dell'Unione in materia di asilo. A tal fine l'Ufficio di sostegno può creare banche dati fattuali, giuridiche e giurisprudenziali riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, utilizzando, fra l'altro, i dispositivi esistenti. Fatte salve le attività dell'Ufficio di sostegno ai sensi degli , in tali banche dati non vengono memorizzati dati personali, a meno che l'Ufficio di sostegno non li abbia tratti da documenti accessibili al pubblico. 2.   L'Ufficio di sostegno raccoglie in particolare informazioni: a) sul trattamento delle domande di protezione internazionale presso le amministrazioni e autorità nazionali; b) sul diritto e gli sviluppi giuridici nazionali in materia di asilo, compresa la giurisprudenza.
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