Art. 13
Coordinamento
In vigore dal 19 mag 2010
Coordinamento
1. Lo Stato membro o gli Stati membri sottoposti a una particolare pressione possono chiedere che l'Ufficio di sostegno provveda all'invio di una squadra di sostegno per l'asilo. Lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti forniscono, in particolare, una descrizione della situazione, indicano gli obiettivi della richiesta di invio e specificano il proprio previsto fabbisogno, in conformità dell', paragrafo 1.
2. In risposta a tale richiesta, l'Ufficio di sostegno può coordinare l'assistenza operativa e tecnica necessaria per lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti e per l'invio, per un periodo di tempo limitato, di una squadra di sostegno per l'asilo sul territorio di tale Stato membro o di tali Stati membri sulla base del piano operativo di cui all'.
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