Art. 18
Piano operativo
In vigore dal 19 mag 2010
Piano operativo
1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano un piano operativo che definisca nel dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo. Il piano operativo include:
a)
una descrizione della situazione, con modus operandi e obiettivi dell’invio, obiettivi operativi compresi;
b)
la durata prevista della missione delle squadre di sostegno;
c)
l’area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui le squadre di sostegno saranno inviate;
d)
una descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri delle squadre di sostegno, anche in merito alle banche dati che sono autorizzati a consultare e all'equipaggiamento che possono utilizzare nello Stato membro richiedente; e
e)
la composizione delle squadre di sostegno.
2. Per qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è necessario il consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L’Ufficio di sostegno trasmette immediatamente agli Stati membri partecipanti una copia del piano operativo modificato o adattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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