Art. 16

Invio delle squadre di sostegno per l'asilo

In vigore dal 19 mag 2010
Invio delle squadre di sostegno per l'asilo 1.   Lo Stato membro di origine conserva la propria autonomia per quanto riguarda la selezione del numero e dei profili degli esperti (gruppo nazionale) e la durata della missione. Gli Stati membri mettono a disposizione tali esperti su richiesta dell’Ufficio di sostegno, a meno che si trovino a far fronte a una situazione che incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, come per esempio nel caso di una carenza d'organico per l'espletamento delle procedure di determinazione dello status delle persone che chiedono la protezione internazionale. Gli Stati membri comunicano quanto prima, su richiesta dell’Ufficio di sostegno, il numero, i nomi e i profili degli esperti del loro gruppo nazionale che possono mettere a disposizione entro il più breve tempo possibile per far parte di una squadra di sostegno. 2.   Nel determinare la composizione di una squadra di sostegno per l’asilo, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra di sostegno è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:439:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Invio delle squadre di sostegno per l'asilo (Art. 16 Regolamento (UE) 2010/439) — Testo vigente | Portale Normativo