Art. 15

Gruppo d'intervento in materia di asilo

In vigore dal 19 mag 2010
Gruppo d'intervento in materia di asilo 1.   Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri aventi diritto di voto sui profili e sul numero totale di esperti da mettere a disposizione per la costituzione delle squadre di sostegno per l’asilo (gruppo d'intervento in materia di asilo). Nell'ambito del gruppo d'intervento in materia di asilo, l'Ufficio di sostegno stabilisce un elenco di interpreti. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale degli esperti del gruppo. 2.   Gli Stati membri contribuiscono al gruppo d'intervento in materia di asilo tramite un gruppo di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili, designando gli esperti corrispondenti ai profili richiesti. Gli Stati membri assistono l'Ufficio di sostegno nell'individuazione degli interpreti da inserire nell'elenco di interpreti. Gli Stati membri possono scegliere di inviare interpreti o di metterli a disposizione tramite videoconferenza.
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Gruppo d'intervento in materia di asilo (Art. 15 Regolamento (UE) 2010/439) — Testo vigente | Portale Normativo