Art. 17

Procedura di decisione dell'invio

In vigore dal 19 mag 2010
Procedura di decisione dell'invio 1.   Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Ufficio di sostegno per valutare la situazione dello Stato membro richiedente. 2.   Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione di ogni richiesta di invio delle squadre di sostegno. 3.   Il direttore esecutivo decide in merito alla richiesta di invio delle squadre di sostegno per l'asilo quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il direttore esecutivo comunica per iscritto la decisione contemporaneamente allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione, precisandone le motivazioni principali. 4.   Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre di sostegno per l’asilo, l’Ufficio di sostegno e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell’. 5.   Subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti degli esperti che parteciperanno alle squadre di sostegno. Queste informazioni sono fornite per iscritto ai referenti nazionali di cui all’ e menzionano la data di invio prevista. Agli stessi viene trasmessa anche una copia del piano operativo. 6.   In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all’invio delle squadre di sostegno per l’asilo sono prese dal capo unità che lo sostituisce.
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Procedura di decisione dell'invio (Art. 17 Regolamento (UE) 2010/439) — Testo vigente | Portale Normativo