Art. 20
Referente dell'Unione
In vigore dal 19 mag 2010
Referente dell'Unione
1. Il direttore esecutivo designa uno o più esperti dell’Ufficio di sostegno quali referenti dell'Unione incaricati del coordinamento e ne informa lo Stato membro ospitante.
2. Il referente dell'Unione agisce a nome dell’Ufficio di sostegno per tutti gli aspetti relativi all’invio delle squadre di sostegno per l’asilo, In particolare, il referente dell'Unione:
a)
funge da interfaccia tra l’Ufficio di sostegno e lo Stato membro ospitante;
b)
funge da interfaccia tra l’Ufficio di sostegno e i membri delle squadre di sostegno per l'asilo, fornendo assistenza, per conto dell’Ufficio di sostegno, su tutte le questioni connesse con le condizioni dell'invio di tali squadre;
c)
controlla la corretta attuazione del piano operativo; e
d)
riferisce all’Ufficio di sostegno su tutti gli aspetti dell’invio delle squadre di sostegno per l'asilo.
3. Il direttore esecutivo può autorizzare i referenti dell'Unione a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull’attuazione del piano operativo e sull’invio delle squadre di sostegno per l’asilo.
4. Nell’esecuzione dei suoi compiti, il referente dell'Unione riceve istruzioni soltanto dall’Ufficio di sostegno.
Storico versioni
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