Art. 21

Responsabilità civile

In vigore dal 19 mag 2010
Responsabilità civile 1.   Quando i membri di una squadra di sostegno per l’asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale. 2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto. 3.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. 4.   Eventuali controversie tra Stati membri sull’applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati sono da essi deferite alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 273 del TFUE. 5.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Ufficio di sostegno sostiene le spese connesse con i danni causati all'equipaggiamento dell'Ufficio di sostegno durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.
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Responsabilità civile (Art. 21 Regolamento (UE) 2010/439) — Testo vigente | Portale Normativo