Art. 6
Sostegno alla formazione
In vigore dal 19 mag 2010
Sostegno alla formazione
1. L'Ufficio di sostegno organizza e sviluppa la formazione destinata ai membri di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, e a qualsiasi tipo di servizio nazionale responsabile in materia di asilo negli Stati membri. La partecipazione alla formazione fa salvi i sistemi e le procedure nazionali.
L'Ufficio di sostegno organizza tale formazione in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo e si avvale, ove necessario, della competenza di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni pertinenti.
2. L'Ufficio di sostegno gestisce ed elabora un curriculum europeo in materia di asilo tenuto conto della cooperazione dell'Unione esistente in tale settore.
3. La formazione proposta dall'Ufficio di sostegno può essere generica, specifica o tematica e può includere la metodologia «formazione dei formatori».
4. La formazione specifica o tematica sulle conoscenze e competenze in materia di asilo includono e non si limitano a, in particolare:
a)
i diritti umani internazionali e l'acquis dell'Unione in materia di asilo, comprese specifiche problematiche giuridiche o giurisprudenziali;
b)
le problematiche attinenti al trattamento delle domande di asilo di minori e di persone vulnerabili con esigenze particolari;
c)
le tecniche di intervista;
d)
l'utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure di asilo;
e)
le problematiche attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;
f)
le condizioni di accoglienza, compresa una speciale attenzione per i gruppi vulnerabili e le vittime di tortura.
5. Le azioni proposte sono di alta qualità e definiscono principi chiave e migliori prassi ai fini di una maggiore convergenza delle prassi e delle decisioni amministrative e della prassi giuridica, nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.
6. Per gli esperti che fanno parte del gruppo d'intervento in materia di asilo di cui all', l'Ufficio di sostegno offre una formazione specializzata attinente ai loro compiti e alle loro funzioni e organizza esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazione specializzata ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.
7. L'Ufficio di sostegno può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri sul loro territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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