Art. 5
Sostegno alla ricollocazione all'interno dell'Unione dei beneficiari di protezione internazionale
In vigore dal 19 mag 2010
Sostegno alla ricollocazione all'interno dell'Unione dei beneficiari di protezione internazionale
Per gli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio di sostegno promuove, agevola e coordina gli scambi di informazioni e altre attività connesse alla ricollocazione all'interno dell'Unione. La ricollocazione all'interno dell'Unione è effettuata solo su base concordata tra gli Stati membri e con il consenso del beneficiario della protezione internazionale, nonché, se del caso, in consultazione con l'UNHCR.
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