Art. 41

Regime linguistico

In vigore dal 19 mag 2010
Regime linguistico 1.   All’Ufficio di sostegno si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (13). 2.   Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 del TFUE, la relazione generale annuale sulle attività dell'Ufficio di sostegno e il programma di lavoro annuale di cui all', paragrafo 1, lettere c) ed f), sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. 3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Ufficio di sostegno sono forniti dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:439:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo