Art. 29
Funzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 19 mag 2010
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Ufficio di sostegno esegua i compiti ad esso affidati. È l’organo di programmazione e di controllo dell’Ufficio di sostegno e svolge in particolare le seguenti mansioni:
a)
adotta il proprio regolamento interno, a maggioranza dei tre quarti dei membri aventi diritto di voto e previo parere della Commissione;
b)
nomina il direttore esecutivo in conformità dell’, esercita potere disciplinare nei confronti di quest’ultimo e, se necessario, lo sospende o lo revoca;
c)
adotta una relazione generale annuale sulle attività dell’Ufficio di sostegno e la trasmette, entro il 15 giugno dell’anno successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione generale annuale è pubblica;
d)
adotta una relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione in conformità dell', paragrafo 1. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione possono chiedere che la relazione sia presentata anche a loro;
e)
adotta i documenti tecnici di cui all', paragrafo 2;
f)
entro il 30 settembre di ogni anno, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e previo parere della Commissione, adotta a maggioranza di tre quarti dei suoi membri aventi diritto di voto il programma di lavoro dell'Ufficio di sostegno per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio dell'Unione e il programma di lavoro legislativo dell'Unione nell'ambito dell’asilo;
g)
svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Ufficio di sostegno a norma del capo 5;
h)
stabilisce le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all’ del presente regolamento;
i)
adotta la politica relativa al personale dell'Ufficio di sostegno conformemente all’;
j)
adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale;
k)
prende tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del mandato dell’Ufficio di sostegno quale definito dal presente regolamento;
l)
prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, allo sviluppo dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale di informazioni di cui all’, lettera c); e
m)
prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell’Ufficio di sostegno.
2. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi di lavoro e attività che dovranno essere adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, in considerazione dell'urgenza, per prendere decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione.
Tale comitato esecutivo è composto di otto membri nominati fra i membri del consiglio di amministrazione tra i quali figura uno dei membri della Commissione all'interno del consiglio di amministrazione. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di durata pari al mandato dei membri del consiglio di amministrazione.
Su richiesta del comitato esecutivo, i rappresentanti dell'UNHCR o qualsiasi altra persona il cui parere possa essere rilevante possono partecipare alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
L'Ufficio di sostegno stabilisce le modalità di funzionamento del comitato esecutivo nel regolamento interno dell'Ufficio di sostegno e le rende pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:439:oj#art-29