Art. 27

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 19 mag 2010
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni. Il rappresentante dell'UNHCR non partecipa alle riunioni quando il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), h), i), j) e m), e all', paragrafo 2, e quando il consiglio di amministrazione mette a disposizione risorse finanziarie per finanziare azioni che consentono all'Ufficio di sostegno di beneficiare dell'esperienza e della competenza in materia di asilo dell'UNHCR come previsto all'. 2.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 3.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante. La Danimarca è invitata a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. 4.   I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti. 5.   L'Ufficio di sostegno provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.
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