Art. 28
Modalità di votazione
In vigore dal 19 mag 2010
Modalità di votazione
1. Salvo disposizioni contrarie, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Ogni membro avente tale diritto dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
2. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Gli Stati membri che non partecipano all’integralità dell’acquis dell'Unione in materia di asilo non prendono parte al voto qualora il consiglio di amministrazione debba prendere decisioni di cui all', paragrafo 1, lettera e), e il documento tecnico in questione riguardi esclusivamente uno strumento dell'Unione in materia di asilo da cui non sono vincolati.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.
Storico versioni
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