Art. 25
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 19 mag 2010
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione si compone di un membro nominato da ciascuno Stato membro vincolato dal presente regolamento e di due membri nominati dalla Commissione.
2. Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Quando accompagna un membro del consiglio di amministrazione, il supplente assiste senza diritto di voto.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base all'esperienza, alla responsabilità professionale e all'alto livello di competenza nel settore dell’asilo.
4. Un rappresentante dell'UNHCR è membro del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
5. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di tre anni. Tale mandato è rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.
Storico versioni
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