Art. 23

Costi

In vigore dal 19 mag 2010
Costi Quando gli Stati membri mettono a disposizione i loro esperti per l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo, l’Ufficio di sostegno copre i seguenti costi: a) viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine; b) vaccinazione; c) assicurazioni specifiche richieste; d) assistenza sanitaria; e) diaria, compreso l'alloggio; f) attrezzature tecniche dell’Ufficio di sostegno; e g) onorari degli esperti.
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