Art. 23
Costi
In vigore dal 19 mag 2010
Costi
Quando gli Stati membri mettono a disposizione i loro esperti per l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo, l’Ufficio di sostegno copre i seguenti costi:
a)
viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;
b)
vaccinazione;
c)
assicurazioni specifiche richieste;
d)
assistenza sanitaria;
e)
diaria, compreso l'alloggio;
f)
attrezzature tecniche dell’Ufficio di sostegno; e
g)
onorari degli esperti.
Storico versioni
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