Art. 2
Finalità dell’Ufficio di sostegno
In vigore dal 19 mag 2010
Finalità dell’Ufficio di sostegno
1. L’Ufficio di sostegno facilita, coordina e rafforza la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri nei suoi molteplici aspetti e contribuisce a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo. A questo riguardo, l'Ufficio di sostegno partecipa a pieno titolo alla dimensione esterna di tale sistema.
2. L'Ufficio di sostegno fornisce un sostegno operativo efficace agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti ad una pressione particolare, facendo appello a tutte le risorse utili a sua disposizione, che possono includere il coordinamento delle risorse fornite dagli Stati membri alle condizioni previste dal presente regolamento.
3. L’Ufficio di sostegno presta assistenza scientifica e tecnica in relazione alle politiche e alla legislazione dell'Unione in tutti i settori che hanno ripercussioni dirette o indirette sull’asilo, così da apportare pieno sostegno alla cooperazione pratica nel settore e svolgere i suoi compiti in modo efficace. È una fonte indipendente di informazioni su tutte le questioni rientranti in tali ambiti.
4. L’Ufficio di sostegno persegue la sua finalità in condizioni che gli consentono di svolgere un ruolo di riferimento grazie all’indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell’assistenza prestata e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, alla diligenza nell’espletare i compiti attribuitigli e al supporto informatico necessario allo svolgimento del suo mandato.
5. L’Ufficio di sostegno lavora a stretto contatto con le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi nazionali, così come con la Commissione. L’Ufficio di sostegno svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi pertinenti dell'Unione e lavora in stretta cooperazione con detti organismi e con l’UNHCR.
6. L’Ufficio di sostegno non ha alcun potere in relazione al processo decisionale delle autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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