Art. 6

Obblighi generali delle unità ATS

In vigore dal 25 mar 2010
Obblighi generali delle unità ATS 1.   Quando si rende necessaria l’attuazione di una misura di ATFM, le unità ATS si coordinano, attraverso la locale unità ATFM, con l’unità centrale ATFM per fare in modo che la scelta della misura avvenga tenendo conto dell’ottimizzazione degli effetti di funzionamento complessivo sulla EATMN. 2.   Se necessario, gli uffici di pista ATS agevolano lo scambio di informazioni tra piloti o operatori e l’unità locale o centrale ATFM. 3.   Le unità ATS provvedono a che le misure di ATFM applicate agli aeroporti siano coordinate con l’organismo di gestione dell’aeroporto interessato, allo scopo di garantire l’efficienza nella pianificazione e nell’utilizzo dell’aeroporto a favore delle parti di cui all’, paragrafo 3. 4.   Le unità ATS notificano all’unità centrale ATFM, attraverso l’unità locale ATFM, tutti gli eventi che possono impattare sulla capacità di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo. 5.   Le unità ATS trasmettono all’unità centrale ATFM i dati seguenti e i successivi aggiornamenti, tempestivamente e garantendone la qualità: a) disponibilità di spazio aereo e rotte; b) configurazioni e attivazioni di settore delle unità ATS; c) tempi di rullaggio in aeroporto; d) settore di controllo del traffico aereo e capacità aeroportuali; e) disponibilità di rotte inclusa la disponibilità derivante dall’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo in conformità del regolamento (CE) n. 2150/2005; f) posizioni di volo aggiornate; g) deviazioni dai piani di volo; h) disponibilità di spazio aereo inclusa la disponibilità derivante dall’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo in conformità del regolamento (CE) n. 2150/2005; i) orari effettivi di decollo del volo. I dati vengono messi a disposizione delle parti di cui all’, paragrafo 3, e forniti gratuitamente alla e dalla unità centrale ATFM. 6.   L’unità ATS presso l’aeroporto di partenza provvede affinché: a) quando un volo è soggetto ad una banda oraria di partenza ATFM, tale banda oraria venga inclusa come elemento dell’autorizzazione del controllo del traffico aereo; b) i voli rispettino le bande orarie di partenza ATFM; c) non ottengano l’autorizzazione al decollo quei voli che non rispettano il loro orario di partenza stimato, tenendo conto del margine di tolleranza stabilito; d) non ottengano l’autorizzazione al decollo quei voli il cui piano di volo è stato respinto o sospeso.
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