Art. 4
Obblighi generali degli Stati membri
In vigore dal 25 mar 2010
Obblighi generali degli Stati membri
1. Gli Stati membri garantiscono che la funzione di ATFM sia a disposizione delle parti di cui all’, paragrafo 3 nell’arco delle 24 ore.
2. La definizione e l’attuazione delle misure di ATFM sono compatibili con le esigenze degli Stati membri in materia di sicurezza e difesa, allo scopo di garantire l’efficienza nella pianificazione, assegnazione e uso dello spazio aereo a favore delle parti di cui all’, paragrafo 3.
3. Vengono istituite procedure coerenti per la cooperazione tra le parti che partecipano alla funzione di ATFM, le unità ATS e le entità che partecipano alla gestione dello spazio aereo, allo scopo di ottimizzare l’uso dello spazio aereo.
4. Viene redatto un documento comune di riferimento che prevede le politiche, le procedure e la descrizione in materia di orientamento delle rotte e del traffico. Se del caso, la pubblicazione delle rotte disponibili nelle pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche deve essere coerente con il suddetto documento comune di riferimento.
5. Le procedure comuni per chiedere l’esenzione da una banda oraria di partenza ATFM sono redatte in conformità alle disposizioni dell’ICAO precisate nell’allegato. Tali procedure vengono coordinate con l’unità centrale ATFM e pubblicate nelle pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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