Art. 5
Obblighi degli Stati membri relativi all’unità centrale ATFM
In vigore dal 25 mar 2010
Obblighi degli Stati membri relativi all’unità centrale ATFM
Gli Stati membri garantiscono che l’unità centrale ATFM:
a)
ottimizzi gli effetti del funzionamento complessivo sulla EATMN attraverso la pianificazione, il coordinamento e l’attuazione di misure di ATFM;
b)
si consulti con gli operatori sulla definizione di misure di ATFM;
c)
garantisca l’attuazione effettiva delle misure di ATFM, assieme alle unità locali ATFM;
d)
in coordinamento con le unità locali ATFM individui rotte alternative per evitare o alleggerire aree congestionate, tenendo conto degli effetti del funzionamento complessivo sulla EATMN;
e)
proponga una nuova rotta ai voli in grado di ottimizzare l’effetto della lettera d);
f)
trasmetta informazioni sulla ATFM in maniera tempestiva agli operatori e alle unità ATS, tra cui:
i)
misure pianificate di ATFM;
ii)
impatto delle misure di ATFM sull’orario di decollo e il profilo di volo dei voli individuali;
g)
monitorizzi il verificarsi di casi di mancanza di piani di volo e di presentazione di piani di volo multipli;
h)
sospenda un piano di volo quando, tenendo conto della tolleranza temporale, la banda oraria di partenza ATFM non può essere rispettata e non è noto un nuovo orario stimato di partenza;
i)
monitorizzi il numero di deroghe concesse in conformità all’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:255:oj#art-5