Art. 5

Obblighi degli Stati membri relativi all’unità centrale ATFM

In vigore dal 25 mar 2010
Obblighi degli Stati membri relativi all’unità centrale ATFM Gli Stati membri garantiscono che l’unità centrale ATFM: a) ottimizzi gli effetti del funzionamento complessivo sulla EATMN attraverso la pianificazione, il coordinamento e l’attuazione di misure di ATFM; b) si consulti con gli operatori sulla definizione di misure di ATFM; c) garantisca l’attuazione effettiva delle misure di ATFM, assieme alle unità locali ATFM; d) in coordinamento con le unità locali ATFM individui rotte alternative per evitare o alleggerire aree congestionate, tenendo conto degli effetti del funzionamento complessivo sulla EATMN; e) proponga una nuova rotta ai voli in grado di ottimizzare l’effetto della lettera d); f) trasmetta informazioni sulla ATFM in maniera tempestiva agli operatori e alle unità ATS, tra cui: i) misure pianificate di ATFM; ii) impatto delle misure di ATFM sull’orario di decollo e il profilo di volo dei voli individuali; g) monitorizzi il verificarsi di casi di mancanza di piani di volo e di presentazione di piani di volo multipli; h) sospenda un piano di volo quando, tenendo conto della tolleranza temporale, la banda oraria di partenza ATFM non può essere rispettata e non è noto un nuovo orario stimato di partenza; i) monitorizzi il numero di deroghe concesse in conformità all’, paragrafo 5.
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