Art. 7
Obblighi generali degli operatori
In vigore dal 25 mar 2010
Obblighi generali degli operatori
1. Ogni volo previsto è coperto da un unico piano di volo. Tale piano di volo riflette correttamente il profilo del volo previsto.
2. Tutte le pertinenti misure di ATFM e relative modifiche vengono inserite nelle operazioni di volo pianificate e comunicate al pilota.
3. Quando partono da un aeroporto non soggetto ad una banda oraria di partenza ATFM, gli operatori sono responsabili del rispetto dell’orario di partenza stimato, tenendo conto di un margine di tolleranza previsto nelle pertinenti disposizioni dell’ICAO specificate nell’allegato.
4. Quando un piano di volo è stato sospeso in conformità dell’, lettera h), l’operatore interessato si preoccupa di aggiornare o cancellare il piano di volo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:255:oj#art-7