Art. 8

Obblighi generali degli organismi di gestione dell’aeroporto

In vigore dal 25 mar 2010
Obblighi generali degli organismi di gestione dell’aeroporto Gli organismi di gestione dell’aeroporto notificano all’unità centrale ATFM, direttamente o attraverso l’unità locale ATFM e/o le unità ATS, tutti gli eventi che possono impattare sulla capacità di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo. Essi informano l’unità locale ATFM e le unità ATS se la notifica viene fatta direttamente.
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