Art. 10
Obblighi relativi a eventi critici
In vigore dal 25 mar 2010
Obblighi relativi a eventi critici
1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano istituite e pubblicate dall’unità centrale ATFM le procedure di ATFM per gestire eventi critici al fine di ridurre al minimo le disfunzioni per la EATMN.
2. Nel prepararsi ad affrontare eventi critici, le unità ATS e gli organismi di gestione aeroportuali coordinano con gli operatori interessati dagli eventi critici la pertinenza e il contenuto delle procedure di emergenza, nonché eventuali modifiche alle norme prioritarie.
Le procedure di emergenza includono:
a)
misure di organizzazione e coordinamento;
b)
misure di ATFM per gestire l’accesso alle aree colpite al fine di impedire un eccesso di domanda di traffico aereo rispetto alla capacità dichiarata di tutto o di parte dello spazio aereo degli aeroporti interessati;
c)
circostanze, condizioni e procedure per l’applicazione di norme prioritarie per i voli, nel rispetto degli interessi essenziali in materia di sicurezza o di difesa degli Stati membri;
d)
disposizioni di recupero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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