Art. 12

Valutazione del funzionamento

In vigore dal 25 mar 2010
Valutazione del funzionamento 1.   Nell’applicazione dell’, gli Stati membri provvedono affinché l’unità centrale ATFM rediga delle relazioni annuali indicanti il livello qualitativo della attività di ATFM, che precisano: a) le cause delle misure di ATFM; b) l’impatto delle misure di ATFM; c) il rispetto delle misure di ATFM; d) i contributi delle parti di cui all’, paragrafo 3, all’ottimizzazione dell’effetto complessivo di rete. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché venga istituito e aggiornato dall’unità centrale ATFM un archivio dei dati ATFM, come prevede l’, paragrafo 5, i piani di volo, i registri operativi e i dati contestuali pertinenti. I dati di cui al primo comma vengono conservati per un periodo di 2 anni dalla trasmissione e messi a disposizione della Commissione, degli Stati membri, delle unità ATS e degli operatori. Tali dati vengono messi a disposizione dei coordinatori e degli operatori aeroportuali a sostegno delle loro valutazioni periodiche della capacità dichiarata.
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