Art. 14

Requisiti supplementari

In vigore dal 25 mar 2010
Requisiti supplementari 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle parti di cui all’, paragrafo 3, che partecipa alle attività di ATFM: a) sia debitamente informato delle disposizioni del presente regolamento; b) sia dotato della formazione e della competenza adeguate per l’incarico svolto. 2.   Gli Stati membri adottano le necessarie misure per garantire che le parti di cui all’, paragrafo 3, aventi responsabilità nelle funzioni di ATFM: a) elaborino e aggiornino i manuali operativi contenenti le informazioni e le istruzioni necessarie per consentire al personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento; b) provvedono affinché i suddetti manuali siano coerenti, accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro diffusione siano oggetto di un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione; c) provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.
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