Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 25 mar 2010
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alla gestione dei flussi di traffico aereo (in appresso ATFM) allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) e migliorare le procedure di ATFM. 2.   Il presente regolamento si applica nello spazio aereo di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004: a) a tutti i voli destinati a operare o che operano come traffico aereo generale e in conformità alle norme di volo strumentale (in appresso «IFR»), in tutto o in parte; b) a tutte le fasi dei voli di cui alla lettera a), e alla gestione del traffico aereo. 3.   Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti, o agli agenti che operano in loro nome, che partecipano alle procedure di ATFM: a) esercenti di aeromobili; b) unità dei servizi di traffico aereo (air traffic service units, in appresso «unità ATS»), inclusi gli uffici di pista ATS e i servizi di controllo dell’aerodromo; c) servizi di informazioni aeronautiche; d) entità che partecipano alla gestione dello spazio aereo; e) organismi di gestione aeroportuali; f) l’unità centrale ATFM; g) unità locali ATFM; h) coordinatori di bande orarie (slots) di aeroporti coordinati.
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