Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 25 mar 2010
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alla gestione dei flussi di traffico aereo (in appresso ATFM) allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) e migliorare le procedure di ATFM.
2. Il presente regolamento si applica nello spazio aereo di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004:
a)
a tutti i voli destinati a operare o che operano come traffico aereo generale e in conformità alle norme di volo strumentale (in appresso «IFR»), in tutto o in parte;
b)
a tutte le fasi dei voli di cui alla lettera a), e alla gestione del traffico aereo.
3. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti, o agli agenti che operano in loro nome, che partecipano alle procedure di ATFM:
a)
esercenti di aeromobili;
b)
unità dei servizi di traffico aereo (air traffic service units, in appresso «unità ATS»), inclusi gli uffici di pista ATS e i servizi di controllo dell’aerodromo;
c)
servizi di informazioni aeronautiche;
d)
entità che partecipano alla gestione dello spazio aereo;
e)
organismi di gestione aeroportuali;
f)
l’unità centrale ATFM;
g)
unità locali ATFM;
h)
coordinatori di bande orarie (slots) di aeroporti coordinati.
Storico versioni
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