Art. 15
Sanzioni
In vigore dal 25 mar 2010
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 26 settembre 2011 e notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.
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