Art. 9
Coerenza tra i piani di volo e le bande orarie degli aeroporti
In vigore dal 25 mar 2010
Coerenza tra i piani di volo e le bande orarie degli aeroporti
1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando ciò sia richiesto da un coordinatore di bande orarie dell’aeroporto o da un organismo di gestione di un aeroporto coordinato, l’unità centrale ATFM o l’unità locale ATFM trasmetta loro il piano di volo autorizzato di un volo che opera presso tale aeroporto, prima che tale volo venga effettuato. I coordinatori di bande orarie dell’aeroporto o gli organismi di gestione di aeroporti coordinati organizzano l’accesso ai piani di volo autorizzati trasmessi dall’unità centrale ATFM o l’unità locale ATFM.
2. Prima del volo, gli operatori trasmettono agli aeroporti di partenza e di arrivo le necessarie informazioni per permettere di stabilire una correlazione tra il numero del volo contenuto nel piano di volo e quello notificato per la banda oraria dell’aeroporto corrispondente.
3. Qualsiasi operatore, organismo di gestione dell’aeroporto e unità ATS può riferire al coordinatore delle bande orarie dell’aeroporto in merito a ripetute operazioni di servizi aerei effettuate a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate o all’utilizzo di bande orarie secondo modalità che si discostano notevolmente da quanto indicato al momento dell’assegnazione, con pregiudizio delle attività dell’aeroporto o delle operazioni di traffico aereo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l’unità centrale ATFM riferisca ai coordinatori delle bande orarie dell’aeroporto in merito a ripetute operazioni di servizi aerei effettuate a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate o all’utilizzo di bande orarie secondo modalità che si discostano notevolmente da quanto indicato al momento dell’assegnazione, con pregiudizio delle attività dell’aeroporto o delle operazioni di traffico aereo.
Storico versioni
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