Art. 22
Prodotti del mare
In vigore dal 9 feb 2010
Prodotti del mare
1. Ai fini del presente articolo:
a)
per «prodotti del mare» si intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi per la navigazione marittima;
b)
si riterrà che le navi appartengano al paese in cui risiede la persona fisica o giuridica che ne esercita la proprietà economica, così come definita all', paragrafo 1, lettera c).
2. Le statistiche del commercio estero comprendono le seguenti importazioni e esportazioni di prodotti del mare:
a)
lo sbarco di prodotti del mare in porti dello Stato membro importatore oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro importatore da navi appartenenti a un paese terzo; tali atti sono assimilati alle importazioni;
b)
lo sbarco di prodotti del mare in porti di un paese terzo da una nave appartenente allo Stato membro esportatore oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti a un paese terzo da navi appartenenti allo Stato membro esportatore; tali atti sono assimilati alle esportazioni.
3. Il paese associato è, all'importazione, il paese terzo in cui risiede la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave che trasporta la cattura e, all'esportazione, il paese terzo nel quale i prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è stabilita la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave che acquista tali prodotti.
4. A condizione che non vi sia conflitto con altre normative dell'Unione, le autorità statistiche nazionali hanno accesso alle fonti dei dati in aggiunta alle dichiarazioni doganali, come ad esempio le informazioni che figurano sulle dichiarazioni delle navi nazionali registrate concernenti i prodotti del mare sbarcati nei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:113:oj#art-22