Art. 23

Veicoli spaziali

In vigore dal 9 feb 2010
Veicoli spaziali 1.   Ai fini del presente articolo s'intende per: a) «veicoli spaziali» i veicoli in grado di viaggiare oltre l'atmosfera terrestre; b) «proprietà economica» il diritto di una persona fisica o giuridica di reclamare i benefici associati all’uso del veicolo spaziale nel quadro di un'attività economica, accettando i relativi rischi. 2.   Il lancio nello spazio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento tra una persona fisica o giuridica residente in un paese terzo e una persona fisica o giuridica residente in uno Stato membro è registrata: a) come importazione, nello Stato membro in cui risiede il nuovo proprietario; b) come esportazione, nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito. 3.   Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alle statistiche di cui al paragrafo 2: a) il dato sul valore statistico è definito come il valore del veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assicurazione; b) il dato relativo al paese associato è il paese terzo di costruzione del veicolo spaziale finito, all'importazione, e il paese terzo dove è stabilito il nuovo proprietario, all'esportazione. 4.   A condizione che non vi siano conflitti con altre normative dell'Unione, le autorità statistiche nazionali hanno accesso a tutte le fonti disponibili di dati necessarie all'applicazione del presente articolo, oltre alle dichiarazioni doganali.
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Veicoli spaziali (Art. 23 Regolamento (UE) 2010/113) — Testo vigente | Portale Normativo