Art. 24
Elettricità e gas
In vigore dal 9 feb 2010
Elettricità e gas
1. Oltre alle dichiarazioni doganali, le autorità statistiche nazionali possono richiedere che le informazioni necessarie alla registrazione delle importazioni e delle esportazioni di elettricità e di gas tra il territorio statistico dello Stato membro e i paesi terzi siano fornite direttamente dagli operatori che sono proprietari o gestori di una rete di trasporto di elettricità o di gas.
2. Il valore statistico trasmesso alla Commissione (Eurostat) può basarsi su stime. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) sulla metodologia utilizzata per la stima prima dell'applicazione.
Storico versioni
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