Art. 26

Trasmissione delle statistiche europee sulle importazioni ed esportazioni di merci

In vigore dal 9 feb 2010
Trasmissione delle statistiche europee sulle importazioni ed esportazioni di merci 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano esaustivi e rispettino i criteri di qualità definiti all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009. 2.   Le statistiche trasmesse alla Commissione (Eurostat) sono espresse nella moneta nazionale dello Stato membro che le elabora. 3.   Quando i risultati mensili già trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisioni, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo alla disponibilità di tali dati.
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