Art. 21

Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare

In vigore dal 9 feb 2010
Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare 1.   Ai fini del presente articolo si intende per: a) «impianto in alto mare» le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all'esterno del territorio statistico di un determinato paese; b) «merci fornite a impianti in alto mare» la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature degli impianti in alto mare; c) «merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare» i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o fabbricati dall'impianto in alto mare. 2.   Le statistiche del commercio estero registrano: a) le importazioni, quando le merci sono inviate: i) da un paese terzo a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro importatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino; ii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino allo Stato membro importatore; iii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro importatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino; b) le esportazioni, quando le merci sono inviate: i) a un paese terzo da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro esportatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino; ii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino dallo Stato membro esportatore; iii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro esportatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino. 3.   Gli stati membri possono utilizzare i seguenti codici dei prodotti per le merci fornite a impianti in alto mare: — 9931 24 00 : merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC, — 9931 27 00 : merci indicate al capitolo 27 della NC 27, — 9931 99 00 : merci classificate altrove. La trasmissione di dati sulla quantità è facoltativa, fatta eccezione per le merci indicate al capitolo 27 della NC. È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato «QW».
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