Art. 21
Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare
In vigore dal 9 feb 2010
Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a)
«impianto in alto mare» le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all'esterno del territorio statistico di un determinato paese;
b)
«merci fornite a impianti in alto mare» la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature degli impianti in alto mare;
c)
«merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare» i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o fabbricati dall'impianto in alto mare.
2. Le statistiche del commercio estero registrano:
a)
le importazioni, quando le merci sono inviate:
i)
da un paese terzo a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro importatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;
ii)
da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino allo Stato membro importatore;
iii)
da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro importatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;
b)
le esportazioni, quando le merci sono inviate:
i)
a un paese terzo da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro esportatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;
ii)
a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino dallo Stato membro esportatore;
iii)
a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro esportatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino.
3. Gli stati membri possono utilizzare i seguenti codici dei prodotti per le merci fornite a impianti in alto mare:
—
9931 24 00
:
merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,
—
9931 27 00
:
merci indicate al capitolo 27 della NC 27,
—
9931 99 00
:
merci classificate altrove.
La trasmissione di dati sulla quantità è facoltativa, fatta eccezione per le merci indicate al capitolo 27 della NC.
È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato «QW».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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