Art. 19
Navi e aeromobili
In vigore dal 9 feb 2010
Navi e aeromobili
1. Ai fini del presente articolo s'intende per:
a)
«navi» quelle considerate come navi per la navigazione marittima conformemente al capitolo 89 della NC, i rimorchiatori, le navi da guerra e le strutture galleggianti;
b)
«aeromobili» gli aerei di cui ai codici NC 8802 30 e 8802 40 ;
c)
«proprietà economica» il diritto di una persona fisica o giuridica di reclamare i benefici associati all'uso di una nave o di un aeromobile nell’ambito di un'attività economica, accettando i relativi rischi.
2. Le statistiche del commercio estero riguardano solo le seguenti importazioni ed esportazioni di navi e aeromobili:
a)
il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica residente in un paese terzo a una persona fisica o giuridica residente nello Stato membro importatore; tale transazione è trattata come un’importazione;
b)
il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica residente nello Stato membro esportatore a una persona fisica o giuridica residente in un paese terzo; tale transazione è trattata come una esportazione. Se la nave o l'aeromobile sono nuovi, l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione;
c)
l'importazione e l'esportazione di navi o aeromobili prima o a seguito di lavorazione per conto terzi così come definita nell'allegato II, nota 2.
3. Le statistiche del commercio estero relative al commercio di navi e aeromobili sono compilate nel modo seguente:
a)
la quantità è espressa, per le navi, in numero di unità fisiche e in qualunque altra unità supplementare prevista nella NC, e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità supplementari;
b)
i costi di trasporto e di assicurazione sono esclusi dal valore statistico;
c)
il paese associato è:
i)
il paese terzo nel quale risiede la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, in caso di importazione, o la persona fisica o giuridica alla quale si trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, in caso di esportazione, per i movimenti di cui al paragrafo 2, lettera a) e b);
ii)
il paese terzo di costruzione, in caso di importazione di aeromobili o navi nuove costruite al di fuori dell'Unione europea;
iii)
il paese terzo nel quale risiede la persona fisica o giuridica titolare della proprietà economica della nave o dell'aeromobile, in caso di importazione, o il paese terzo nel quale viene effettuata la lavorazione per conto terzi, in caso di esportazione, per i movimenti di cui al paragrafo 2 lettera c);
d)
il periodo di riferimento delle importazioni e delle esportazioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b) è il mese nel quale avviene il trasferimento della proprietà economica.
4. Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili della gestione dei registri di navi e aeromobili forniscono tutte le informazioni disponibili per identificare un cambio di proprietà economica di una nave o di un aeromobile tra una persona fisica o giuridica residente in uno Stato membro e una persona fisica o giuridica residente in un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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