Art. 17
Impianti industriali
In vigore dal 9 feb 2010
Impianti industriali
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a)
«impianto industriale» un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un'unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;
b)
«componente» una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC;
c)
il codice della componente si compone nel modo seguente:
i)
le prime quattro cifre sono 9880 ;
ii)
la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci della componente;
iii)
la settima e l'ottava cifra sono 0.
2. Gli Stati membri possono compilare le statistiche di esportazione a livello delle componenti a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato impianto industriale sia superiore a 3 milioni di EUR, a meno che non si tratti di impianti industriali riutilizzati. La compilazione della quantità è opzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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