Art. 17

Impianti industriali

In vigore dal 9 feb 2010
Impianti industriali 1.   Ai fini del presente articolo si intende per: a) «impianto industriale» un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un'unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi; b) «componente» una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC; c) il codice della componente si compone nel modo seguente: i) le prime quattro cifre sono 9880 ; ii) la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci della componente; iii) la settima e l'ottava cifra sono 0. 2.   Gli Stati membri possono compilare le statistiche di esportazione a livello delle componenti a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato impianto industriale sia superiore a 3 milioni di EUR, a meno che non si tratti di impianti industriali riutilizzati. La compilazione della quantità è opzionale.
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