Art. 15

Compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese

In vigore dal 9 feb 2010
Compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese 1.   Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche annuali sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese. 2.   Le unità statistiche sono le imprese così come definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (4). 3.   Le unità statistiche sono costruite associando il numero d'identificazione dell’operatore di cui all' con l'unità giuridica del Registro delle imprese conformemente alla variabile 1.7a di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 4.   Al fine di garantire l'identificazione dell’operatore e gestire il collegamento con il Registro delle imprese, le autorità statistiche nazionali hanno accesso ai dati di registrazione e di identificazione degli operatori economici contemplati nelle disposizioni doganali dell'Unione europea. Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili per l'assegnazione del numero di registrazione e di identificazione dell’operatore economico forniscono accesso ai dati elencati nell'allegato 38 quinques del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6). 5.   Sono compilate le seguenti variabili: a) il flusso commerciale; b) il valore statistico; c) il paese associato; d) il codice della merce, conformemente alla sezione o al livello a due cifre definito nell'allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); e) il numero di imprese; f) l’attività dell'impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) secondo quanto stabilito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); g) la classe dimensionale, misurata in termini di numero di dipendenti secondo le definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese stabilite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione (9). 6.   Sono compilati i seguenti dati: a) il tasso di corrispondenza tra il registro degli operatori e il registro delle imprese; b) il commercio per attività e classe dimensionale dell'impresa; c) la quota delle imprese più grandi in termini di valore del commercio per attività; d) il commercio per paese associato e attività; e) il commercio per numero di paesi associati e attività; f) il commercio per merci e attività. 7.   Il primo anno di riferimento per il quale sono compilate le statistiche annuali sarà il 2010. Gli Stati membri forniscono dati per tutti gli anni civili successivi. 8.   Le statistiche sono trasmesse entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. 9.   Gli Stati membri garantiscono che le statistiche siano fornite in modo tale che la loro diffusione da parte della Commissione (Eurostat) non consenta d’identificare un'impresa o un operatore. Le autorità statistiche nazionali specificano quali dati sono soggetti alle disposizioni sulla confidenzialità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:113:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo