Art. 18
Invii scaglionati
In vigore dal 9 feb 2010
Invii scaglionati
1. Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s'intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.
2. Il periodo di riferimento per le importazioni o le esportazioni di invii scaglionati può essere adeguato in modo tale che i dati relativi siano trasmessi una sola volta, nel mese in cui l'ultimo invio è importato o esportato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:113:oj#art-18