Art. 18

Invii scaglionati

In vigore dal 9 feb 2010
Invii scaglionati 1.   Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s'intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto. 2.   Il periodo di riferimento per le importazioni o le esportazioni di invii scaglionati può essere adeguato in modo tale che i dati relativi siano trasmessi una sola volta, nel mese in cui l'ultimo invio è importato o esportato.
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