Art. 20

Merci fornite a navi o aeromobili

In vigore dal 9 feb 2010
Merci fornite a navi o aeromobili 1.   Ai fini del presente articolo: a) per «fornitura di merci a navi o aeromobili» s'intende la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e ai passeggeri, o necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili; b) le navi o gli aeromobili sono considerati appartenenti allo Stato in cui risiede la persona fisica o giuridica titolare della proprietà economica della nave o dell'aeromobile, così come definita all', paragrafo 1, lettera c). 2.   Le statistiche del commercio estero comprendono le esportazioni di merci inviate dal territorio dello Stato membro esportatore a navi e aeromobili appartenenti a un paese terzo. 3.   Gli Stati membri possono utilizzare i seguenti codici dei prodotti per le merci fornite a navi o aeromobili: — 9930 24 00 : merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC, — 9930 27 00 : merci indicate al capitolo 27 della NC, — 9930 99 00 : merci classificate altrove. La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa, fatta eccezione per le merci indicate al capitolo 27 della NC. È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato «QS».
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