Art. 20
Merci fornite a navi o aeromobili
In vigore dal 9 feb 2010
Merci fornite a navi o aeromobili
1. Ai fini del presente articolo:
a)
per «fornitura di merci a navi o aeromobili» s'intende la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e ai passeggeri, o necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili;
b)
le navi o gli aeromobili sono considerati appartenenti allo Stato in cui risiede la persona fisica o giuridica titolare della proprietà economica della nave o dell'aeromobile, così come definita all', paragrafo 1, lettera c).
2. Le statistiche del commercio estero comprendono le esportazioni di merci inviate dal territorio dello Stato membro esportatore a navi e aeromobili appartenenti a un paese terzo.
3. Gli Stati membri possono utilizzare i seguenti codici dei prodotti per le merci fornite a navi o aeromobili:
—
9930 24 00
:
merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,
—
9930 27 00
:
merci indicate al capitolo 27 della NC,
—
9930 99 00
:
merci classificate altrove.
La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa, fatta eccezione per le merci indicate al capitolo 27 della NC.
È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato «QS».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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