Art. 5
Limiti di cattura e assegnazioni
In vigore dal 14 gen 2010
Limiti di cattura e assegnazioni
1. I limiti di cattura per le navi UE nelle acque UE o in alcune acque non UE e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell' e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 nonché nelle relative disposizioni di applicazione.
3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato II D.
4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione dell'Unione, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.
5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2010.
6. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per gli stock di eglefino nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.
7. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:53:oj#art-5