Art. 7

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

In vigore dal 14 gen 2010
Disposizioni speciali in materia di ripartizione 1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica: a) gli scambi a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 o a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l' del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l', paragrafi 2 e 3, e l' di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.
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